Mozione presentata dal Consigliere Regionale Pettenò: La Regione garantisca i diritti delle donne e la corretta applicazione della legge 194/78
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
NONA LEGISLATURA
MOZIONE N.
LA REGIONE GARANTISCA I DIRITTI DELLE DONNE E LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 194/78
Presentata il 12 giugno 2013 dal consigliere Pietrangelo Pettenò
Il Consiglio Regionale del Veneto
Considerato che
in Italia, a frontedel frequente esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei medici, sempre meno è garantito quello delle donne ad interrompere la gravidanza nei tempi e nelle modalità previste dalla legge 194. I dati ufficiali sulle percentuali di medici obiettori e sulla difficoltà degli enti ospedalieri a garantire il servizio di interruzione di gravidanza sono chiari, come confermato dai dati emersi dall’ultima relazione. A questo disservizio va posto con urgenza rimedio come segnalato da molte associazioni che da anni si occupano della materia (AIED, Associazione Luca Concioni)
Premesso che
la legge 194/78 prevede:
- il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare può sollevare obiezione di coscienza ex art. 9 nei limiti da questo stabilito.
- l’obiezione di coscienza non possa essere sollevata quando le circostanze del caso concreto siano urgenti e non consentano rinvii (art. 9 comma 5).
- le Regioni devono garantire l’attuazione della legge (art. 9 comma 4).
Rilevato altresì che:
Pacifica giurisprudenza amministrativa (vd. da ultimo Tar Puglia n.289/10) ritiene ammissibile la possibilità di limitare l’accesso alle strutture consultoriali da parte di specialisti obiettori, quando tale previsione trovi fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sia finalizzata a garantire il necessario contemperamento tra le diverse istanze coinvolte nel procedimento abortivo.
Ritenuto che:
Il D.lgs 216/2003 art. 3 comma 3 prevede che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento riconducibili a motivazioni inerenti religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale, ma giustificate dal fatto che tali caratteristiche personali influiscono sull'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento della stessa.
Impegna la Giunta regionale
in forza delle responsabilità riconosciute alle Regioni stesse, a prevedere con effetto vincolante per tutte le strutture che applicano IVG:
- Bandi finalizzati all’assegnazione delle ore previste per l’IVG a medici non obiettori;
- Albi regionali pubblici di medici che abbiano sollevato obiezione di coscienza;
- Possibilità per le strutture ospedaliere che forniscono il servizio di IVG di avvalersi di medici gettonati per sopperire alle carenze di medici non obiettori laddove non si riesca a garantire un equilibrato bilanciamento fra i medici strutturati obiettori e non obiettori. Confidando che nell’interesse alla corretta applicazione della L.194/78 e nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, sia dato sollecito adempimento alla presente come da presupposti normativi citati e vincolanti per le regioni